Nei prossimi giorni, l’Inps riattiverà le procedure di elaborazione delle istanze relative al Bonus sud pervenute e poste in uno stato “sospeso” per l’assenza di DID.
Il chiarimento giunge dalDirettore Generale dell’Anpal, in occasione del 15° Forum Lavoro. La misura “Incentivo occupazione SUD” – ricordiamo – prevede un incentivo all’assunzione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del Sud, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’lnail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere.
Le tante istanze rimaste in stand by per mancato colloquio tra INPS e banca dati ANPAL saranno dunque sbloccate nei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli arretrati, secondo la circolare Inps n. 41/17 gli arretrati mensili sono recuperabili entro la denuncia di aprile; per le aziende che hanno ancora in stand by le domande si prevede pertanto uno slittamento dei termini e sarà cura dell’istituto indicare con apposito messaggio le modalità operative con cui si procederà.
Per attestare lo status di disoccupazione, infine, è sufficiente la presentazione da parte del soggetto della dichiarazione di disponibilità al lavoro.Circa gli aiuti de minimis l’Anpal chiarisce che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa e` accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Nell’istanza che il datore di lavoro privato presenta deve essere indicato l’ammontare degli aiuti di stato di cui si è fruito e/o si sta fruendo, al netto dell’eventuale concessione dell’Incentivo Occupazione SUD, che di fatto non è stata ancora autorizzata. In ogni caso, l’ammontare dell’agevolazione per cui si è presentata istanza deve essere tenuta in considerazione ex ante ai fini del calcolo dell’importo massimo degli aiuti di stato di cui il datore di lavoro fruirebbe nel caso di accoglimento dell’istanza medesima da parte dell’INPS.