Con riferimento al Bonus Sud, si forniscono gli ultimi chiarimenti in merito.
Per operare il conguaglio mensile del bonus in argomento occorre caricare nel programma paghe la provvidenza assegnata pari ad 1/12 dell’importo; mensilmente tale programma deve calcolare l’effettivo sui contributi a carico dell’azienda, imputando eventualmente la cifra minore. Se superiore compensare solo il massimo assegnato e l’eventuale eccedenza può essere recuperata nei mesi successivi essendo previsto il codice per il recupero dell’arretrato.
Relativamente all’attestazione dello status di disoccupato, è sufficiente la presentazione della Dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) al Centro per l’impiego.
Ad oggi, risultano pervenute all’Inps 56.000 istanze. Per 41.000 di queste l’Istituto ha chiesto all’ANPAL la verifica dello stato di disoccupazione; 29.000 istanze sono risultate positive e 12.000 bloccate (4.000 per trasformazione e 8.000 per problemi tecnici sulla verifica dello status).
Per fruire del bonus sud in caso di trasformazione di rapporto a termine, è necessario il requisito della mancanza di impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti alla trasformazione. L’unico requisito non richiesto è lo stato di disoccupazione.
Quindi, se si trasforma un rapporto della durata inferiore a sei mesi, l’agevolazione spetta; in caso di rapporto di durata superiore, il bonus non viene riconosciuto.
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