Al fine di garantire le vigenti tutele per il sostegno al reddito familiare anche alle unioni civili ed alle convivenze di fatto, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alle tematiche riguardanti l’individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili, la determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi, il diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
Come noto, di recente, il Legislatore ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, prevedendo, tra l’altro, che le disposizioni di legge riferite al matrimonio e quelle contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrenti nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ciò premesso, per le unioni civili, se solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, che non sia titolare di posizione tutelata, le prestazioni familiari devono essere riconosciute anche per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata. Altresì, nel caso in cui vi siano figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa, è irrilevante che uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo; a tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove poi si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto, lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce comunque il diritto all’Anf/Af per i figli. Infine, nell’ipotesi di figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno può essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile.
In caso di convivenza di fatto, ai fini della determinazione del reddito complessivo di riferimento e della misura dell’Anf, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
Ancora, con riferimento all’assegno per congedo matrimoniale, previsto per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento, corrisposto ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto, la prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.
In ogni caso, il richiedente le prestazioni in oggetto può inoltrare domanda all’Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento. Nella domanda, il richiedente è tenuto ad autocertificare lo stato di “unito civilmente” o “convivente di fatto”. Trattandosi di dati detenuti da altra Pubblica Amministrazione, infatti, ai fini della concessione del diritto è sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda. Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
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