Variazioni normative al CCNL Panifici Fiesa Federpanificatori



Apportate variazioni alla parte normativa del CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Il recente accordo ha apportato delle integrazioni sul piano normativo, che di seguito elenchiamo:

Elemento perequativo regionale
Le parti, a titolo sperimentale, si sono impegnano entro i 90 giorni antecedenti la data di scadenza del CCNL, ad una verifica congiunta sullo stato di attuazione a livello regionale/territoriale delle intese raggiunte relativamente agli accordi di secondo livello ad esclusione dei panifici ad indirizzo produttivo industriale ed eventualmente potranno definire l’introduzione di un elemento perequativo regionale laddove non risulti vigente la contrattazione di secondo livello, erogato a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del CCNL, fino all’eventuale stipula del contratto di secondo livello e comunque per non più di 24 mesi.

Contratto a termine
Il numero dei contratti a tempo determinato non potrà superare i seguenti limiti:
– nelle imprese da 1 a 5 dipendenti è consentita l’assunzione di n. 3 lavoratori a tempo determinato;
– per le imprese con più di 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di n. 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza.

Contratto di primo ingresso e di reimpiego
Sono riferiti esclusivamente ai panifici ad indirizzo produttivo artigianale:
– per i lavoratori che alla data di assunzione risultino privi di esperienza professionale pregressa nella specifica mansione ad essi assegnata o che abbiano un’esperienza pregressa non superiore a 6 mesi.
– per i lavoratori di qualsiasi età inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi, e di soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l’impiego (contratto di reimpiego). In ragione dell’obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore di primo Ingresso, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al suddetto lavoratore, per i primi due anni dall’assunzione, una retribuzione di primo ingresso ridotta del 30% (per i primi dodici mesi) e del 20% (dal 13mo al 24mo mese) rispetto ai minimi tabellari corrisposti alla qualifica ordinaria di inquadramento.Potranno essere assunti in regime di primo Ingresso i lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica Al, A2, A3, B1, B2, B3 e B3super per il settore panifici artigiani e di livello I, II, IIIA, IIIB, IV e V per il settore panifici industriali.


 


Apprendistato Professionalizzante e Contratto part time
E’ stata riscritta la disciplina alla luce del D.Lgs. 81/2015


 


 






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