L’Inps illustra la disciplina relativa alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipatadi cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge di bilancio 2017.
I requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all’anzianità contributiva prevista e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. “precoci” i quali:
– abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;
– siano in possesso di determinate condizioni soggettive.
Requisito contributivo
Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” prima del compimento dell’età di 19 anni. Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata.
Requisiti soggettivi
Possono accedere al beneficio in oggetto gli assicurati che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato siano in possesso di una delle seguenti condizioni:
– essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione, va inteso come derivante da: licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
L’interessato deve aver concluso da almeno tre mesi di fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione spettante.
Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.
Nelle ipotesi di disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI. Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI;
– Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente che sia portatore di handicap grave. L’assistenza si intende riferita al coniuge, alla persona in unione civile o a un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità;
– essere invalido civile con riduzione della capacità lavorativa certificata pari o superiore al 74 per cento;
– essere lavoratori dipendenti che svolgano le professioni indicate nell’allegato E alla legge di bilancio ed aver svolto, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;
– ovvero lavoratori (c.d. “usuranti”) che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente/autonomo
Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che “a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento”.
Domanda
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.
La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni.
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio: il requisito contributivo; i sei anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa; il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI; il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1,2,3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
L’interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, e/o allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4 del D.P.C.M. per il riconoscimento del beneficio.
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