L’Inps illustra la disciplina relativa alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipatadi cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge di bilancio 2017.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate successivamente al 15 luglio 2017, per il 2017, ed al 1° marzo di ciascun anno, negli anni successivi, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono ammesse al beneficio successivamente alle domande presentate nei termini suddetti.
Nell’ipotesi in cui l’onere finanziario sia superiore allo stanziamento previsto, l’Inps individua i soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
Laddove dall’attività di monitoraggio residuino le risorse finanziarie, l’Istituto effettua nell’anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017, per il 2017 e al 1° marzo di ciascun anno e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.
Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, che può essere il seguente:
– riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
– riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
– il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni.
Stessa comunicazione, laddove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell’anno di riferimento.
In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
La domanda di pensione è presentata all’Inps telematicamente ed il relativo trattamento è corrisposto se ricorrono tutti i requisiti e le condizioni previsti. Il trattamento pensionistico in parola decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Laddove si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Tuttavia, la decorrenza del trattamento pensionistico può essere riconosciuta laddove il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa dipendente alla suddetta data.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.
Le domande sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica. Il cittadino può rivolgersi a un patronato oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it. A tal fine, è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
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