Addio agli studi di settore. Ecco gli indici di affidabilità fiscale



Approvata con la Legge di conversione del D.L. n. 50 del 2017 la disciplina degli “indici sintetici di affidabilità fiscale” che sarà applicata, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, nei confronti di imprese e professionisti, in luogo degli studi di settore. La disciplina è contenuta nell’articolo 9-bis del decreto convertito, con rinvio a decreti ministeriali ed a provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per le disposizioni di attuazione.

NUOVO STRUMENTO DI CONTROLLO


Gli “indici sintetici di affidabilità fiscale” costituiscono un nuovo strumento di controllo, che ha lo scopo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, anche attraverso una maggiore compliance e forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Essi sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, esprimendo su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Sono applicati agli esercenti attività di impresa, arti o professioni, in sostituzione degli studi di settore.

DATI INFORMATIVI DI FORMAZIONE DEGLI INDICI


Gli “indici” sono approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni “indispensabili” sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Con cadenza almeno biennale è effettuata la revisione degli stessi.
I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli “indici” sono acquisiti da:
– dichiarazioni fiscali;
– fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria;
– Agenzie fiscali, INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Corpo della guardia di finanza;
– da altre fonti.
I contribuenti cui si applicano gli “indici” dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di apposita documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto ministeriale, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari, anche mediante reti telematiche e tecnologie informatiche, appositi software di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli “indici”.


ESCLUSIONE DEGLI INDICI


Gli “indici” non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
– ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
– dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi “indici”.
Ulteriori ipotesi di esclusione possono essere stabilite con decreto ministeriale per determinate tipologie di contribuenti.


DENUNCIA COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI


Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli “indici”, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, al fine di ottenere un migliorare profilo di affidabilità fiscale e accedere al regime premiale. In tal caso, gli ulteriori componenti positivi extracontabili rilevano:
– ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP;
– ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
In relazione alla dichiarazione degli ulteriori componenti positivi extracontabili non si applicano sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto.


EFFETTI PREMIALI


L’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale prevede, tra l’altro, in relazione ai diversi livelli attribuiti, il riconoscimento di particolari benefici, tra cui:
-l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente ad imposte dirette e IRAP;
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
– l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
– l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dell’IVA;
– l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.


SANZIONI


In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Prima della contestazione, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. In base al comportamento del contribuente si determina la graduazione della misura della sanzione.
Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.





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