Aggiornate le faq sul Bonus Sud: chiarimenti sulla trasformazione del contratto di lavoro




Nuovi chiarimenti sulla possibilità di ususfruire del Bonus Sud in caso di trasformazione del contratto a terminein contratto a tempo indeterminato, per lavoratori con più di 24 anni, in seguito all’accoglimento dell’istanza di prenotazione del Bonus, avvenuta già prima della trasformazione, e successiva autorizzazione ad operare con lo sgravio.


L’Incentivo occupazione SUD prevede un incentivo all’assunzione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del Sud, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’lnail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.
La trasformazione del contratto a termine di soggetti ultra ventiquattrenni, è espressamente prevista come ipotesi agevolativa dall’art. 4, co. 5, del DM n. 367/2016. La medesima norma, come successivamente modificata, precisa però che in tale fattispecie non trova applicazione il requisito della disoccupazione previsto per i destinatari del beneficio. Secondo l’Inps, l’interpretazione letterale della disposizione imporrebbe di considerare come unica eccezione ammessa quella del requisito della disoccupazione, mantenendosi invece il secondo requisito della mancanza di impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti alla trasformazione.
In seguito ai citati chiarimenti, sono state recentemente richieste precisazioni in merito alla possibilità di usufruire del Bonus Sud a seguito di istanza di accoglimento delle somme richieste per la seguente fattispecie:
1. Lavoratrice con età superiore ai ventiquattro anni assunta con contratto a tempo determinato dal 6/05/2014;
2. Trasformazione a tempo indeterminato in data 01/05/2017 (periodo di lavoro pari a 2 anni e 360 giorni circa);
3. Richiesta di prenotazione somme Bonus (prima della trasformazione), regolarmente accolta;
4. Istanza confermata con autorizzazione ad operare lo sgravio.
La Fondazione studi CdL ha confermato che per le trasformazioni a tempo indeterminato il Bonus Sud può essere legittimamente fruito se il soggetto, avente un’età uguale o superiore a 25 anni, alla data della medesima trasformazione sia “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
Nel caso di cui sopra il bonus è stato riconosciuto dalle procedure telematiche in quanto il suddetto requisito non viene accertato in tempo reale ma viene autodichiarato dal datore di lavoro, sotto la sua responsabilità. Il datore di lavoro, infatti, all’atto di invio della richiesta telematica di riconoscimento dell’agevolazione, dichiara che la stessa riguarda un lavoratore disoccupato;che non abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro (ad esclusione delle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato); che, se di almeno 25 anni di età, sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Dunque, se il datore di lavoro è già a conoscenza del fatto che il lavoratore non è in possesso di tutti i requisiti richiesti, deve astenersi dalla fruizione dell’agevolazione, che, altrimenti verrà recuperata ex post mediante i futuri controlli.





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