Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero
La vicenda giudiziaria riguarda il caso di un datore di lavoro condannato alla restituzione dell’agevolazione sui contributi previdenziali dovuti per contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo dal 1999 al 2001, ritenuti aiuti di Stato non conformi al Trattato CE. Gli aiuti in parola costituiscono aiuti di importanza minore o de minimis che, in deroga alla disciplina generale relativa agli aiuti di Stato, non richiedono la preventiva autorizzazione della Commissione europea, purché contenuti al di sotto di una soglia economica nell’arco di un triennio.
Al riguardo, in caso di attivazione della procedura di recupero, il soggetto interessato è tenuto ad offrire la prova del rispetto della soglia massima con riferimento l’ammontare totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis, su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, quale aiuto de minimis. Altresì, non vi è distinzione tra la parte giudicata compatibile e la parte giudicata incompatibile del regime di aiuti di cui in parola, sicché non può ritenersi sussistente il diritto ad una detrazione da quanto dovuto. In sostanza, l’aiuto deve essere recuperato nella sua interezza, non solo per la parte eccedente la quota del de minimis.
In tema di prescrizione, poi, la giurisprudenza di Cassazione è univocamente orientata nel senso che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, poiché solo da tale momento l’aiuto erogato è qualificabile come illegale. Per contro, non può ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale relativo al versamento delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale.
Link all’articolo originale