Il 16 ottobre 2017 entrano in vigore i nuovi requisiti richiesti in capo al responsabile tecnico dell’impresa iscritta nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, individuati per ciascuna categoria e classe d’iscrizione (Ministero ambiente – delibera 30 maggio 2017, n. 6).
Va detto che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti prima del 16 ottobre 2017, può comunque continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla suddetta data, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
In tal caso, il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
In via generale, al responsabile tecnico viene richiesta una certa esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
– come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
– come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
– come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
– come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.
L’idoneità ha una validità quinquennale e va aggiornata a decorrere da un anno prima della scadenza. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno 20 anni.
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