A seguito dell’estensione della sfera di applicazione del ccnl SERVIZI, è necessario l’allineamento contrattuale per le aziende che applicano i contratti del turismo e pubblici esercizi sottoscritti tra Cisal, Cisal Terziario, Anpit, Cidec E Unica
Il CCNL “Servizi” non è stato ancora rinnovato per tutte le aziende operanti nei settori “Case di Cura”, “Servizi di Logistica” e “Aziende e cooperative esercenti attività nel settore Servizi” alle quali continua ad applicarsi la disciplina in vigore).
Diversamente, il CCNL denominato CCNL Turismo (strutture ricettive, e all’aria aperta), Agenzie di viaggio (Tour Operator, Network di Agenzie di viaggio) e Pubblici esercizi (Ristoranti, Bar, Punti di ristoro autostradale), firmato il 23/5/2017 , ha validità dal 01/05/2017 fino al 30/04/2020 e sostituisce e rinnova anche il CCNL per i dipendenti da Aziende Esercenti attività nel settore TURISMO sottoscritto tra Confazienda, Cidec, Unica ed Anpit con Cisal Terziario il 2/8/2012 e scaduto il 31/7/2015.
Pertanto, le parti rendono noto che, sia per chi applica il CCNL “Servizi” settori Turismo, Aziende di stagione, Alberghi, Pubblici Esercizi, Ristorazione che per chi applica il CCNL “Turismo”, è necessario procedere a adeguare le buste
paga alle nuove previsioni economiche e normative previste dal CCNL rinnovato.
Ciò comporterà l’allineamento retributivo e normativo dei lavoratori già in forza, soprattutto per coloro che provengono dal vecchio CCNL Turismo dovranno essere salvaguardate.
Il cambio di CCNL non potrà determinare, per i Lavoratori già in forza, una Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) peggiorativa rispetto a quella precedentemente già riconosciuta. Pertanto, essa dovrà rimanere invariata, seppur distribuita in voci diverse, sempre fatte salve eventuali condizioni migliorative.