Con l’ordinanza n. 15978 del 27 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui anche in caso di soccombenza, deve essere accolta la richiesta nel ricorso di cassazione di applicazione di sanzioni ridotte sulla base di una legge più favorevole sopraggiunta in pendenza del giudizio.
FATTO
Il contribuente, esercente attività alberghiera, ha impugnato l’avviso di accertamento basato sugli studi di settore con il quale l’Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior imponibile, con conseguenti maggiori imposte per IRES, IVA ed IRAP, irrogazione di sanzioni ed applicazione d’interessi sui maggiori importi dovuti.
Il ricorso è stato respinto nel merito dai giudici tributari.
In sede ricorso in cassazione il contribuente ha opposto, tra l’altro, richiesta di applicazione dello ius supeveniens più favorevole del D.Lgs. n. 158/2015 con riferimento alle sanzioni.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Nonostante la soccombenza del contribuente, la Corte di Cassazione ha accolto l’istanza formulata nel ricorso, di applicazione, con riferimento all’irrogazione delle sanzioni di cui all’avviso di accertamento impugnato, del trattamento più favorevole di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, sopravvenuto alla pronuncia.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’applicazione della norma più favorevole in pendenza del giudizio in cassazione, deve ritenersi legittimata dalla previsione dell’art. 32, comma 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall’art. 1, comma 133, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale: “in applicazione del principio del favor rei, trova applicazione il trattamento più favorevole assicurato dallo ius superveniens, a condizione che, come nella fattispecie in esame, vi sia un giudizio ancora in corso ed il provvedimento impugnato non sia quindi divenuto definitivo.
La pronuncia viene adottata superando il precedente orientamento di senso contrario, secondo cui non sarebbe all’uopo sufficiente la mera deduzione in sede di legittimità dello ius superveniens, senza altra precisazione con riferimento al caso concreto, ad imporre la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Secondo i giudici di legittimità tale orientamento deve ritenersi minoritario e non idoneo a restringere con adeguato supporto l’ambito di applicazione del principio del favor rei.
Link all’articolo originale