In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, è stata prevista la possibilità di beneficiare, a domanda, della cd. “APE Sociale”, fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Ora, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, l’Inps fornisce istruzioni in merito all’applicazione dell’istituto in oggetto. Possono beneficiare dell’APE sociale i residenti in Italia iscritti all’AGO dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso dei seguenti requisiti: Descrizione delle attività “gravose”
a) abbiano compiuto almeno 63 anni di età;
b) si trovino in una delle seguenti condizioni:
– siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria presso l’ITL ed abbiano concluso, da almeno 3 mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante. In tutte le suddette ipotesi, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– assistano da almeno 6 mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno 6 anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato al D.P.C.M. e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Conciatori di pelli e di pellicce
Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Conduttori di mezzi pesanti e camion
Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima richiesta (30 o 36 anni), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati una sola volta e non possono essere totalizzati i periodi assicurativi esteri.
Non possono conseguire l’APE sociale i soggetti in costanza di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero, i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero o a sostegno del reddito connesso allo stato di disoccupazione involontaria.
L’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa, sicché gli assicurati interessati devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, con la quale l’Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni soggettive e della copertura finanziaria. I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino nelle condizioni di accesso al beneficio devono presentare domanda di riconoscimento entro il 15 luglio; coloro i quali vengano a trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018, devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018. In ogni caso, le domande presentate in date successive al 15 luglio 2017 ed al 31 marzo 2018, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, possono essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse. L’invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. L’interessato, a seconda di quale tra le condizioni intenda far valere ai fini dell’accesso al beneficio, deve allegare alla domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000), nonché documentazione attestante la propria condizione.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso o nelle more dell’istruttoria della stessa, il soggetto può presentare la domanda di accesso all’APE sociale, in cui lo stesso, tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. In caso di esito positivo dell’istruttoria e della disponibilità delle risorse, l’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Essa è erogata per 12 mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto. La rata non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo. Il trattamento cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. L’indennità in questione, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto.
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