Si foniscono specificazioni sulla disciplina dell’assegno emergenziale per il personale del credito.
Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito eroga, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie per il sostegno al reddito, in via emergenziale per un massimo di 24 mesi, un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria.
Nel dettaglio, le domande di accesso alla prestazione suddetta devono essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo.
Tali domande sono sottoposte all’attenzione del Comitato amministratore all’esito positivo dell’istruttoria, finalizzata alla stima dell’importo del finanziamento richiesto, comprensiva di assegno emergenziale e di contribuzione correlata. L’istruttoria sarà avviata solo a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte del lavoratore.
Il contributo dovuto da parte del datore di lavoro – il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della correlata contribuzione, deve essere versato – entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo. Nell’ipotesi in cui il predetto termine sia decorso inutilmente senza che il datore di lavoro abbia provveduto al versamento dell’importo dovuto, l’INPS avvierà tutte le attività previste dalla normativa vigente per il recupero della contribuzione dovuta e non versata.
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