Con riferimento alla questione cooperative e società che forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona, per le ipotesi di intermediazione illecita di manodopera si applica la sanzione amministrativa unicamente nei confronti del somministratore e non anche nei riguardi dell’utilizzatore/famiglia privata.
In riferimento ad una richiesta di chiarimenti circa cooperative e società che forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona ed eventuali risvolti in tema di somministrazione illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che non è sanzionabile l’utilizzatore persona fisica/famiglia, ma unicamente il somministratore.
A sostegno della conclusione, i frequenti riferimenti testuali della relativa disciplina normativa al mondo produttivo con esclusione, evidentemente, degli attori del mondo prettamente sociale quali le famiglie, sia ragioni di ordine pratico oltre che di giustizia, fra cui la difficoltà per le famiglie, applicando la diligenza media, di verificare il possesso e la legittimità, da parte dei soggetti che somministrano, delle particolari condizioni ed autorizzazioni previste ex lege per lo svolgimento dell’attività di somministrazione.
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