La mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.
La vicenda giudiziaria riguarda l’appello proposto dall’Inail avverso la sentenza del giudice di prime cure, il quale aveva dichiarato che gli associati di uno studio tecnico associato non fossero soggetti all’obbligo assicurativo di cui all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’Inail. La Corte di appello, confermando la sentenza impugnata, sosteneva che i soci di società tra professionisti non erano assoggettati all’assicurazione antinfortunistica in quanto esenti da obblighi previdenziali. Ricorre così in Cassazione l’Istituto lamentando che lo studio associato fosse da ritenere una società di fatto in quanto soggetto giuridico autonomo distinto dai singoli partecipanti, sicché dovevano ritenersi ricorrenti i presupposti per l’esistenza dell’obbligo.
Per la Suprema Corte, il motivo è infondato, atteso che la tendenza espansiva dell’obbligo assicurativo, sul piano soggettivo, deve essere effettuata nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (artt. 1, 4 e 9, D.P.R. n. 1124/1965) contemplano l’assoggettamento dell’associazioni professionali all’obbligo in questione, così come non lo contemplano per il mero libero professionista. Peraltro, in tal senso vi è anche la recente ordinanza della Corte Costituzionale, dalla quale risulta confermata la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.
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