Con riferimento all’apprendistato professionalizzante, si forniscono precisazioni in merito all’assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o disoccupati.
In particolare, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Il regime contributivo applicabile nella suddetta ipotesi è lo stesso previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste.
Ai fini delle assunzioni in parola è possibile utilizzare solo la tipologia dell’apprendistato professionalizzante, senza limiti di età.
Relativamente al regime contributivo, si applica la riduzione dell’aliquota, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione. Si precisa che, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Sempre con riferimento alle assunzioni in argomento, non si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI.
A carico dell’apprendista si applica l’aliquota contributiva nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (attualmente, 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non.
È esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
Trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.
In caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Allo stesso modo, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento.
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