Con la recente Ordinanza n. 15898, la Corte di Cassazione ha affermato che, sebbene la ritenuta IRAP applicata dall’azienda sanitaria ai compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal medico ospedaliero sia illegittima, deve ritenersi inammissibile l’istanza di rimborso presentata all’Agenzia delle Entrate direttamente dal medico.
FATTO
Il medico, dipendente dell’azienda ospedaliera, ha presentato istanza all’Agenzia delle Entrate per il rimborso del prelievo IRAP subito per effetto della ritenuta operata dall’azienda sanitaria, in relazione all’attività medica svolta in forma libero professionale intramuraria.
Il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate è stato impugnato dal medico dinanzi ai giudici tributari che hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l’attività libero-professionale intramuraria costituisce un’attività svolta dall’azienda sanitaria, per cui il soggetto passivo è la stessa azienda e non il medico operante in regime intramuraria.
Il medico ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che per effetto dell’illegittima ritenuta operata dall’azienda sanitaria risultava assoggettata ad IRAP l’attività libero professionale svolta dal medico ad essere assoggettata, seppur illegittimamente, all’imposizione IRAP e non quella dell’azienda sanitaria.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici tributari, ha affermato i seguenti principi di diritto:
– l’attività libero professionale svolta “intramuraria” dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicché e illegittima la trattenuta IRAP operata dall’Azienda Sanitaria sui relativi onorari – comunque immodificabili unilateralmente perché concordati;
– l’onere tributario dell’IRAP è a carico esclusivo dell’azienda sanitaria che, quale sostituto di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato, dunque, che in relazione all’attività libero professionale svolta in regime intramuraria il medico risulta estraneo al rapporto tributario in ordine all’IRAP. Proprio in virtù dell’estraneità del medico al rapporto tributario IRAP deve escludersi la stessa “possibilità giuridica di trasferire la qualità di sostituto di imposta dalla Azienda sanitaria al medico, essendo questi mero subordinati del sostituto di imposta IRAP.
Peraltro, proprio in considerazione dell’esclusività del rapporto tributario in ordine all’IRAP tra l’Azienda Sanitaria e l’Amministrazione finanziaria, non è neppure configurabile un rapporto sostituito / sostituto tra il medico e l’Azienda che ha operato la ritenuta illegittima, tale da giustificare il medico ad attivarsi per l’esercizio del diritto al rimborso direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
In conclusione, deve ritenersi inammissibile l’istanza presentata dal medico all’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso dell’IRAP illegittimamente trattenuta dall’azienda sanitaria. La richiesta di rimborso può essere rivolta direttamente all’azienda sanitaria nell’ambito di un procedimento civile.
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