Attuazione del nuovo split payment




Emanato il decreto 27 giugno 2017 (in attesa di pubblicazione in G.U.) del Ministro dell’economia e delle finanze che fissa le modalità e i termini di attuazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA.

Con l’art. 1, D.L. n. 50/2017 è stato esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.
Il D.M. del 27 giugno 2017 dà attuazione all’ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment, definendo modalità e termini e modificando il D.M. 23 gennaio 2015 per adeguarlo all’avvenuto allargamento.
Si evidenzia, in particolare, che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
In merito alle modalità di contabilizzazione dell’IVA, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
I soggetti tenuti all’applicazione dello split payment, che risultino identificati agli effetti dell’IVA, nell’effettuazione del versamento dell’acconto IVA, devono tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’erario.
Le banche ed le società assicurative possono continuare ad applicare la normativa speciale che le riguarda.
Relativamente all’individuazione delle pubbliche amministrazioni che devono applicare lo split payment, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017 si deve far riferimento alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.
Inoltre, per le operazioni fatturate negli anni 2018 e successivi, si deve far riferimento all’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Con riguardo all’individuazione delle società, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017).
Inoltre, per le operazioni fatturate negli anni 2018 e successivi, il meccanismo dello split payment sia applicato dalle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente.
Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Invece, nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno successivamente al 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Inoltre, nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno; invece, nei caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno successivamente al 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell’indice continueranno ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Infine, nella delimitazione del perimetro delle società controllate sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente: da pubbliche amministrazioni centrali e/o da società controllate da queste ultime, da pubbliche amministrazioni locali e/o da società controllate da queste ultime, da pubbliche amministrazioni centrali e locali e/o da società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali.





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