Nuovi chiarimenti in ordine alla possibilità per Regioni e Province autonome di concedere trattamenti di Cig in deroga per l’annualità 2017
Regioni e Province autonome hanno la possibilità di utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga, fino al 50% delle risorse loro attribuite, per la concessione di ammortizzatori in deroga, anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, laddove consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016. La concessione può interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché senza soluzione di continuità rispetto a precedenti interventi di Cig con scadenza successiva al 31 dicembre 2016, nonché rispetto alle prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterale, anche alternativi.
Ulteriormente, confortata dal parere ministeriale, l’Inps precisa che le Regioni hanno facoltà di concedere trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga indifferentemente, a partire dal 1° o dal 2 gennaio 2017, a condizione che vi sia continuità tra l’intervento ordinario e l’intervento di deroga e che la decretazione relativa alla deroga sia avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 2016. Ed infine, si è chiarito che le prestazioni integrative garantite a seguito di stipula di contratti di solidarietà sono da annoverare anch’esse tra gli ammortizzatori sociali ordinari. Chiaramente, al riguardo, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro deve fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai contratti di solidarietà, con la specifica della data di fine intervento.
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