CCNL Trasporto: il Fondo Sanilog evidenzia le novità del Regolamento



Il Fondo Sanilog, per i lavoratori destinatari del CCNL “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, pubblica una sintesi dei punti che sono variati per effetto delle modifiche apportate al Regolamento

Le novità sintetizzate e pubblicate dal Fondo Sanilog, derivano principalmente dalle disposizioni del nuovo Regolamento che hanno recepito le misure di estensione volontaria della copertura di assistenza sanitaria al nucleo familiare dell’iscritto e di allineamento della stessa copertura all’anno solare.


1) Estensione della copertura al nucleo familiare
Si introduce la possibilità per i familiari dell’iscritto coniuge/convivente more uxorio, figli a carico e non – di assumere la qualifica di aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria e si illustrano le modalità di adesione.


2) Nuove scadenze contributive
Si elencano le nuove scadenze di pagamento e le nuove date della fotografia della forza lavoro conseguenti all’allineamento della copertura all’anno solare:


– 1° semestre: 1 gennaio – 30 giugno – Scadenza contributiva:16 novembre; fotografia della forza lavoro: 31 ottobre


– 2° semestre: 1 luglio – 31 dicembre – Scadenza contributiva: 16 maggio; fotografia della forza lavoro: 30 aprile


3) Contributo per nuova iscrizione nel 2° semestre
La quota da versare per una nuova iscrizione nel 2° semestre è pari a quella dovuta per il 1° semestre, pertanto passa da € 72,00 a € 60,00.


4) Modalità di contribuzione per una nuova iscrizione
La contribuzione dovuta per una nuova assunzione dovrà essere corrisposta tramite bonifico alle coordinate bancarie presenti sul sito internet, allo scopo di ridurre i tempi di riconciliazione del pagamento.


5) Rispetto dei termini di iscrizione di un nuovo dipendente
La copertura del Fondo Sanilog decorre dal primo giorno di assunzione a tempo indeterminato superato il periodo di prova, apprendistato incluso, pertanto viene abrogato il termine di 15 giorni per i relativi adempimenti ribadendo che l’iscrizione al Fondo Sanilog è contestuale all’assunzione.
Ogni ritardo nei termini fa insorgere in capo al datore di lavoro la responsabilità nei confronti del dipendente per omissione contributiva e per mancata fruizione delle prestazioni di assistenza sanitaria.
Le prestazioni per i dipendenti iscritti in ritardo decorreranno dal primo giorno del semestre nel quale sarà perfezionata l’iscrizione (comunicazione del nominativo attraverso la procedura informatica e contestuale versamento, tramite bonifico, del contributo).


6) Ritardato versamento dei contributi
Il mancato rispetto delle scadenze semestrali del 16 novembre e del 16 maggio comporta la sospensione, rispettivamente dal 1 gennaio e dal 1 luglio, dell’erogazione delle prestazioni in favore dei dipendenti coinvolti fino ad avvenuta regolarizzazione. Come noto, nel periodo di scopertura la responsabilità per omissione contributiva e per mancata fruizione delle prestazioni di assistenza sanitaria ricade in capo al datore di lavoro.


7) Obbligo contributivo in caso di assunzione presso più datori di lavoro
Si precisa che ciascun datore di lavoro deve provvedere al pagamento dell’intera quota contributiva relativa al dipendente qualora quest’ultimo sia stato assunto presso più datori di lavoro che applicano lo stesso CCNL.





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