Cessione della detrazione d’imposta per spese condominiali di riqualificazione energetica



Con la conversione in Legge del D.L. n. 50 del 2017, è stato esteso il beneficio che consente di optare per la cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione riconosciuta per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (art. 4-bis).

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA


In relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 65%.
La detrazione d’imposta è altresì riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:
– nella misura del 70%, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
– nella misura del 75%, per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media specificamente individuata con decreto ministeriale.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE


In luogo della detrazione d’imposta riconosciuta per i suindicati interventi di riqualificazione energetica è possibile optare per la cessione del corrispondente credito d’imposta in favore di terzi. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 (convertito):
– con riferimento alla detrazione del 65 per cento, la cessione del corrispondente credito d’imposta può essere effettuata, dai soggetti che rientrano nella no-tax area, sia ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, sia ad altri soggetti privati, con possibilità di successiva cessione del credito;
– con riferimento alle detrazioni del 70 per cento e 75 per cento, la cessione del corrispondente credito d’imposta può essere effettuata da tutti i contribuenti, sia ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, sia ad altri soggetti privati, con possibilità di successiva cessione del credito. È esclusa, invece, la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.


Nel caso in cui la cessione del credito è effettuata da soggetti che rientrano nella no-tax area, la condizione di incapienza deve realizzarsi nell’anno precedente a quello in cui sono sostenute le spese.


Si evidenzia che ai fini del riconoscimento delle detrazioni del 70 per cento e del 75 per cento, la sussistenza delle condizioni di miglioramento energetico, deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.


Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative per optare per la cessione del credito.





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