L’Inps fornisce nuove linee guida e chiarimenti validi per le istanze di Cigo non ancora definite e quindi in corso di istruttoria, nonché per le domande già definite ed oggetto di ricorso, per le quali è possibile operare in regime di autotutela.
Come noto, con l’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, si è reso necessario reperire una serie di ulteriori informazioni rispetto alla normativa previgente, per consentire l’immediata applicazione delle nuove regole. A tal fine, è stato predisposto un file formato CSV in cui le aziende devono riportare le nuove informazioni richieste. Tuttavia, successivamente al completamento del nuovo sistema di gestione della Cig con i dati provenienti dal flusso Uniemens (gestione Cig con ticket), è prevista l’abolizione del predetto file CSV a corredo dell’istanza di Cigo. Nel frattempo, vengono operate alcune semplificazioni per la compilazione del file:
– colonna K: indicare sempre ‘N’;
– colonne B, C, D, E, F, J: non compilare.
Con riferimento, poi, alle richieste di Cigo da aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell’anno, a causa delle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale (ad esempio, le aziende del settore calzaturiero), la casistica non è riconducibile alla volontarietà dell’imprenditore o dei lavoratori o, comunque, a negligenza o imperizia delle parti. Pertanto, anche alla luce del contesto economico e produttivo in cui l’impresa si trovi ad operare, non si ha imputabilità nel caso in cui le caratteristiche proprie del processo produttivo abbiano per loro stessa natura a dover subire delle contrazioni di attività anche ricorrenti. Dunque, per tali fattispecie è possibile, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, accedere alla Cigo. In ogni caso, il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale.
Link all’articolo originale