Al fine di garantire una più proficua collaborazione con le Istituzioni svizzere, l’Inps raccomanda alle Strutture territoriali di gestire le richieste e lo scambio dei formulari con la necessaria dovuta tempestività, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria vigente.
Recentemente, sono pervenute, da parte dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali della Svizzera, segnalazioni di alcune difficoltà riscontrate dalle Istituzioni di sicurezza sociale elvetiche nella collaborazione con le Strutture Inps sul territorio, in relazione allo scambio dei formulari E411 di richiesta di informazioni per il diritto alle prestazioni familiari. In particolare, le Istituzioni svizzere hanno lamentato il protrarsi dei tempi di risposta ai suddetti formulari.
Al riguardo, l’Istituto rammenta che, in materia di scambi di dati tra le Istituzioni per la concessione di prestazioni familiari, lo scambio di informazioni deve avvenire senza indugio e comunque non oltre i tempi di risposta così previsti:
– due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di notizie relative a una decisione provvisoria sulle regole di priorità;
– tre mesi dalla data di ricevimento di una richiesta di informazioni, in tutti gli altri casi.
Inoltre, in presenza di motivi che giustifichino il ritardo della risposta oltre detti termini, l’Istituzione chiamata a rispondere è tenuta a comunicare i motivi del ritardo all’altra Istituzione, indicando altresì i tempi della futura risposta. Tale tempistica non è prevista invece nel caso di richieste periodiche, generiche su importi o verifica del diritto, in assenza di motivi concreti. Per dette richieste, infatti, lo scambio delle informazioni è annuale.
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