Definite le regole che garantiscono la tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92).
Oltre ad essere iscritti nel registro degli operatori compro oro ed oltre al possesso della relativa licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi, gli operatori compro oro, nell’ambito delle relative operazioni di compravendita sono tenuti:
– a dare seguito ad operazioni di identificazioni della clientela;
– per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro, ad utilizzare mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità dell’operazione e la riconducibilità al disponente;
– all’utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento delle operazioni compro oro;
– per ogni operazioni effettuata, a compilare una scheda, contenente due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso, numerata progressivamente e recante l’indicazione dei dati identificativi del cliente, nonché degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, la descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità, della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto prezioso usato, della data e l’ora dell’operazione, dell’importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato, della destinazione data all’oggetto prezioso usato.
Tutti i dati acquisiti devono essere conservati per un periodo di 10 anni e tutte le operazioni sospette devono essere segnalate all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).
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