Il “si” del Senato sulla conversione in legge della c.d. “Manovrina Correttiva 2017” apporta modifiche al credito d’imposta per le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 relativamente all’acquisito di mobili e componenti d’arredo (art. 12-bis, D.L. n. 50/2017).
In particolare, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo:
– viene eliminato il limite costituito da una quota pari al 10% delle risorse stanziate per il credito di imposta in parola destinabili a spese relative ad ulteriori interventi;
– viene eliminato il vincolo per cui gli acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere;
– non è consentito cedere a terzi o destinare a finalità estranee all’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo (non più il secondo periodo).
Pertanto, il suddetto credito è riconosciuto anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento e il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.
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