Definizione agevolata dei debiti tributari per le multinazionali




Introdotta una nuova procedura rivolta a tutti i soggetti non residenti, appartenenti a gruppi multinazionali operanti nel territorio dello Stato, finalizzata alla definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio della Repubblica (art. 1-bis, D.L. n. 50/2017).

La nuova procedura è rivolta alle società e agli enti di ogni tipo, compresi i Trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di società residenti o di stabili organizzazioni  di soggetti non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario.
Sono escluse invece le società e gli enti non residenti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali, relativi all’ambito di applicazione della relativa istanza. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle citate circostanze è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto.


Il procedimento si basa su una emersione spontanea, mediante richiesta all’Agenzia delle Entrate, dietro domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo, di una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione.
Qualora sia riscontrata la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate invita il contribuente alla definizione in contraddittorio dei debiti tributari della stabile organizzazione.
In caso di estinzione dei debiti tributari con versamento delle somme dovute in base all’accertamento con adesione, il contribuente beneficia:
– della riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili in virtù dell’adesione;
– della non punibilità del reato di omessa dichiarazione, se versati gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.


In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento con adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o di redazione dell’atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.





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