Il Ministero dell’economia e delle finanze con risoluzione 16 giugno 2017, n. 3/DF ha sostenuto che dovranno essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva ha subito variazioni nel corso dell’anno precedente.
In merito alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di imposta municipale propria (IMU), entro il 30 giugno 2017, con particolare riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, e che sono divenuti esenti, a decorrere dal 2016, per effetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, il Ministero delle Finanze ha ribadito che la dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni necessarie, vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU.
I soggetti interessati infatti già godevano negli anni precedenti delle agevolazioni previste per il settore agricolo, ovvero il moltiplicatore ridotto ex art. 13, comma 5, del D. L n. 201 del 2011 e la c.d. franchigia di cui al successivo comma 8-bis, per il riconoscimento delle quali erano necessari i medesimi requisiti di carattere soggettivo attualmente richiesti ai fini del nuovo regime agevolativo e che sono quindi già a conoscenza del Comune come lo sono le disposizioni normative che hanno determinato il passaggio dalle riduzioni all’esenzione.
Si precisa che l’obbligo dichiarativo continua invece a permanere in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, o comunque le stesse non sono conoscibili dal Comune, come richiesto al citato paragrafo 1.3 delle istruzioni alla dichiarazione IMU.
Per cui, dovranno essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva ha subito variazioni nel corso dell’anno precedente.
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