Con riferimento al distacco transazionale, si forniscono precisazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia.
La normativa in materia di distacco transazionale si applica, in particolare, alle imprese straniere, stabilite in uno Stato UE o extra UE che, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, distaccano uno o più lavoratori presso un’altra impresa anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario con sede in Italia (nelle “prestazione di servizi” rientrano diverse tipologie contrattuali, tra le quali quelle relative alla filiera degli appalti e subappalti, nonché ulteriori accordi “commerciali” aventi ad oggetto lo scambio di servizi tra imprese stabilite in diversi Paesi, anche appartenenti al medesimo gruppo, o tra filiali della medesima impresa distaccante).
La prestazione di servizio presuppone lo svolgimento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato in Italia, che può individuarsi in un’impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un soggetto committente (relativamente alla filiale o all’unità produttiva dell’azienda straniera, occorre riscontrare nella fattispecie concreta un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisca, quindi, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito).
Nella comunicazione preventiva devono essere indicate diverse informazioni da inserire nei campi obbligatori del Modello UNI Distacco UE tra le quali:
– i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante straniera e del soggetto distaccatario italiano (sede e/o filiale in Italia dell’azienda distaccante ovvero di altro operatore economico);
– il numero previsto e la generalità dei lavoratori coinvolti;
– la durata del distacco, la data di inizio e di fine dello stesso;
– la sede del distacco quale luogo di svolgimento effettivo della prestazione che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario, come, ad esempio, nel caso di cantieri o nelle ipotesi in cui l’esecuzione dei lavori viene espletata presso la sede/unità produttiva di altra impresa, destinataria finale della prestazione, in presenza di un idoneo titolo giuridico (ad es. contratto di appalto o subappalto).
I destinatari degli obblighi contenuti nella normativa in argomento, tra cui quello relativo alla comunicazione preventiva tramite il Modello UNI Distacco UE, sono i prestatori di servizi stranieri/aziende distaccanti e non le imprese distaccatarie italiane, né tantomeno i referenti.
Laddove l’impresa straniera invii propri dipendenti in Italia presso stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, si precisa che non è possibile qualificare in termini di sede o filiale in Italia dell’azienda straniera, la suddetta fattispecie, in quanto non costituirebbe un vero e proprio centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero. Nell’ipotesi in cui, invece, sia riscontrabile una prestazione transnazionale di servizi nei confronti di un destinatario situato su territorio italiano, come ad esempio nel caso di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive, l’invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero, anche solo per pochi giorni, rientra nel campo di applicazione della normativa sul distacco transazionale.
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