Escluso l’accertamento al dipendente, se il datore di lavoro ha condonato



Con la recente sentenza n. 13282 del 26 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la definizione agevolata effettuata dal sostituto d’imposta in relazione all’omesso assoggettamento a ritenuta d’acconto degli emolumenti erogati ai dipendenti, preclude l’accertamento nei confronti del lavoratore.

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti del contribuente avviso di accertamento per IRPEF, in relazione ai redditi percepiti a titolo di lavoro dipendente, in considerazione dell’omesso assoggettamento a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
L’atto impositivo è stato impugnato dal contribuente, eccependo l’adesione al condono da parte del datore di lavoro, proprio in relazione alla mancata applicazione delle ritenute fiscali sugli emolumenti erogati ai propri dipendenti.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso, escludendo che dal condono effettuato dal datore di lavoro potesse derivare un effetto preclusivo dell’accertamento nei confronti del dipendente.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Riformando la decisione dei giudici tributari la Corte di Cassazione ha affermato che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni.
In particolare, affermano i giudici della Suprema Corte, deve ritenersi applicabile l’estensione del giudicato, non essendo d’ostacolo a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra, operando nella specie la presunzione, secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto.
In conclusione, si deve affermare che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri.





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