Finalità dell’ENBIC nel CCNL Turismo Anpit-Cisal




Seguono alcuni aspetti sulla bilateralità per i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi (Anpit-Cisal).

Come da accordo siglato lo scorso 23/5/2017, tra Anpit, Aiav, Cidec, Unica, Confimprenditori, PMI Italia, Uai-Tcs e Cisal Terziario, l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (“En.Bi.C.” o “ENBIC”) persegue le seguenti finalità:
a) formative in riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione e ai contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità.
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N.;
d) di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio professionale o extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle Convenzioni (vedasi: www.enbic.it);
e) integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei trattamenti di Welfare aziendale;
f) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per evitare le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali o religiose;
g) di certificazione;
h) di costituzione della banca dati delle R.S.A. per l’esercizio dei diritti di informazione e di rappresentanza;
i) d’Interpretazione Contrattuale Autentica del testo del C.C.N.L. e di risoluzione di eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Intepretazione, Certificazione e Conciliazione;
j) di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti;
k) gestione dei contributi obbligatori;
l) ove non presenti le strutture territoriali sindacali e datoriali, provvedere alla costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali;
m) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività in conformità a quanto previsto dallo statuto;
n) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
Le spese per l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal Datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, o loro categorie, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, pur con le esenzioni previdenziali e fiscali (non formano reddito per il dipendente), sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa del datore di lavoro.
Le Parti quindi concordano che tutte le prestazioni rese dalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., per il tramite dell’attuale fornitore (Provider) “Mutua MBA”, rientrino nelle predette prestazioni contrattuali di base del Welfare Aziendale. Le Prestazioni di Welfare Contrattuale fanno così parte, a tutti gli effetti, del trattamento economico e normativo dei Lavoratori cui si applica il presente CCNL, ivi comprese le previste estensioni alle loro Famiglie. Pertanto, le previste contribuzioni dell’En.Bi.C. destinate al Welfare sono obbligatorie.
Le Parti, condividendo l’importanza dell’istituzione e dell’ampliamento di tutele specifiche a favore dei Lavoratori tramite l’En.Bi.C. e le prestazioni di Welfare, come sopraddetto concordano che esse siano parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, è obbligatoria la relativa iscrizione (sia per le Aziende, sia per i Lavoratori), nonché la relativa contribuzione.
I contributi a favore dell’En.Bi.C., previsti nelle successive Tabelle, dovranno poi essere mensilmente versati, tramite F24 e con codice causale “ENBC”, con gli eventuali adempimenti dal sito www.enbic.it.
Solo per i Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 mesi, o con orario di lavoro inferiore alle 16 (sedici) ore settimanali, o 64 (sessantaquattro) ore mensili o 532 ore annuali, ai quali non competono le prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., sarà corrisposto un Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo pari a lordi € 0,2023 per ogni ora ordinaria o straordinaria lavorata. Tale Elemento non sarà utile nella determinazione della R.M.N., dei ratei di retribuzioni differite (tredicesima, ferie, permessi) nè del T.F.R.
L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi dovuti all’En.Bi.C., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con il loro diritto al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad