Fino al 30 giugno 2017 è possibile richiedere al Fondo Est il conguaglio dei versamenti in eccesso, per l’anno 2016, in caso di un lavoro part-time presso due o più aziende
In merito alle procedure e le modalità di conguaglio e/o rimborso delle cosiddette doppie quote del part time, in caso di un lavoratore part-time “che completi l’orario presso due o più aziende”, ogni azienda e, se previsto dal contratto, ogni lavoratore, sono tenuti a versare i contributi dovuti per intero.
Annualmente, poi, le aziende possono richiedere al Fondo, ognuna per la propria quota parte, il conguaglio delle somme versate in eccesso, che verranno restituite sotto forma di credito a valere sui pagamenti successivi, dopo che gli Uffici del Fondo stesso abbiano verificato la regolarità contributiva delle aziende.
Eccezionalmente, per l’anno 2016, le richieste potranno pervenire entro il 30 giugno 2017.
Per quanto riguarda i lavoratori, potranno richiedere la restituzione, che avverrà tramite bonifico bancario, della propria quota parte versata in eccesso, sempre dopo che gli uffici del Fondo ne abbiano verificato la regolarità contributiva.
La richiesta di conguaglio dell’azienda non potrà essere evasa se contestualmente non perverranno le richieste di rimborso da parte dei dipendenti. Al contrario, la richiesta di rimborso del singolo dipendente sarà evasa anche in mancanza di quella aziendale.
Le richieste di conguaglio e/o di rimborso – utilizzando i moduli predisposti ed allegati alla presente circolare -, dovranno pervenire, pena la decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione e inviate tramite mail all’indirizzo info@fondoest.it o direttamente all’operatore dell’Ufficio contributi che segue le aziende.
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