E’ stato sottoscritto il CCNL definitivo del nuovo contratto collettivo nazionale delle imprese dell’igiene ambientale private
Il CCNL sottoscritto, che fa seguito a quello di dicembre 2016 integrato con diversi punti qualificanti, interessa 40 mila addetti, tra lavoratrici e lavoratori delle aziende private del settore.
Con la definitiva stesura del contratto, vengono introdotte misure a tutela dei lavoratori nei cambi di appalto e nei casi di
licenziamento individuale, nonché viene limitato fortemente l’utilizzo di lavoro precario nel settore.
In merito ai Cambi di appalto e licenziamento individuale, viene precisato che per il personale già impiegato in un appalto alla data del 6 marzo 2015 e in forza nel settore anche alla data del 6 dicembre 2016, il cui rapporto di lavoro in regime di appalto è soggetto a cessazione ed assunzione ex novo a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, trova applicazione, quale trattamento complessivamente di miglior favore nell’ipotesi di licenziamento individuale, il regime sanzionatorio di cui all’art.18 della L. n. 300/1970 così come modificato dall’art.1, comma 42, della L. n. 92/2012 Il trattamento di miglior favore convenuto con la presente clausola decorre dal 6 dicembre 2016 e ha efficacia per la vigenza del c.c.n.I..
Riguardo il Fondo Previambiente, viene specificato che per i dipendenti inquadrati nel livello J, la base retributiva convenzionale – comprensiva del valore, rapportato a 30/36, di un aumento periodico di anzianità, pari a € 10,20 – sulla quale applicare la misura percentuale della contribuzione dovuta al Fondo Previambiente è pari a € 828,17 (€ 817,92 + € 10,20).
Anche sulla base di indicazioni del Fondo saranno attivate specifiche azioni informative nei confronti dei dipendenti interessati, sia con comunicazioni interne da parte aziendale, sia con assemblee da parte sindacale. L’avvio del versamento, a carico del datore di lavoro, del contributo di € 10,00 /mese a favore dei lavoratori cosiddetti “contrattuali” sarà operativo al completamento delle procedure di competenza del Fondo Previambiente, ferma rimanendo la decorrenza del versamento stesso dal mese di gennaio 2018.
Per quanto concerne il comparto di adesione al quale versare il contributo del datore di lavoro a favore dei lavoratori cosiddetti “contrattuali”, è individuato, indistintamente per fascia anagrafica – considerato l’andamento storico dei comparti disponibili, e anche in considerazione dell’importo annualmente accantonato – nel comparto di “default” del Fondo Previambiente, come disciplinato dal Fondo stesso. Quanto alle relative modalità operative e alla misura delle spese a carico del solo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e/o regolamentari del Fondo Previambiente. Qualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il lavoratore cosiddetto “contrattuale” intenda spostare la posizione previdenziale in parola ad altro Fondo, a partire dal mese in cui avviene lo spostamento viene meno definitivamente per il datore di lavoro l’obbligo di continuare a corrispondere il contributo contrattuale a suo favore.
La stesura definitiva del CCNL, inoltre, introduce anche un importante fattore innovativo, prevedendo l’intervento sulla limitazione dei carichi di lavoro, essenziale per le esigenze di tutela della salute e della sicurezza degli operatori del settore che da tempo attendevano una risposta.
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