Siglata, il giorno 23/6/2017, tra CONFAPI-ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 11/3/2014 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici elementi in laterizi e manufatti in cemento. La Ipotesi di accordo decorre dall’1/4/2016 e scadrà il 30/6/2019 e sarà sottoposta alla valutazione delle assemblee dei lavoratori che si terranno nei luoghi di lavoro. Minimi tabellari Livello Minimo dall’1/6/2017 Minimo dall’1/10/2017 Minimo dall’1/1/2018 Assistenza Sanitaria Integrativa Previdenza Complementare Fondapi Diritto alle prestazioni sulla bilateralità Orario di lavoro – Flessibilità Apprendistato Professionalizzante 1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, non superiore a 12 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla Categoria F); Part-time Contratto a termine Fanno eccezione a tale limite solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti che possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001.
A Super
1.878,99
1.911,34
1.943,69
A
1.580,02
1.607,23
1.634,44
B
1.289,65
1.311,86
1.334,07
C Super
1.219,77
1.240,80
1.261,83
C
1.173,22
1.193,22
1.213,22
D
1.091,00
1.109,53
1.128,06
E
1.011,17
1.028,38
1.045,59
F
865,32
880,03
894,74
II contributo a carico delle aziende versato al Fondo Altea pari a 6,00 euro mensili per ogni dipendente in forza, viene incrementato di 4,00 euro mensili a decorrere dall’1/10/2018. II contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende.
La contribuzione a carico dell’azienda attualmente fissata nella misura dell’1,60%, a partire dall’1/3/2019, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,70%.
Viene confermata la normativa del CCNL previgente (E.A.R. di 25,00 Euro; i versamenti dei contributi a carico dell’OPNC e dell’ENFEA), con la precisazione nuova che a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo – 23/6/2017 – le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale del 26/7/2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso e successive integrazioni, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’OPNC e all’ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
Al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive, potranno essere realizzati regimi diversi dell’orario di lavoro settimanale rispetto a quelli previsti nel CCNL.
Infatti, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro entro i limiti dell’orario di legge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell’arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all’orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.
Le parti con la seguente normativa, che ha validità a decorrere dal presente accordo, completano ed integrano la disciplina di legge dell’apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti al fine di rendere operativo un contratto di lavoro formativo che riveste una importanza significativa peri settori di riferimento.
Nello specifico il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) – D) – C) – CS) B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni.
La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi.
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi.
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
2) nel secondo periodo, non superiore a 12 mesi: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Categoria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di destinazione finale (categoria E);
3) nel terzo ed ultimo periodo, per la durata residua: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
A livello aziendale, tra Direzione aziendale ed RSU, potrà essere stabilito il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno. Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, l’azienda consulterà preventivamente la RSU o, in mancanza, le OO.SS. territoriali.
Previo accordo scritto tra azienda e lavoratore possono essere previste clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo e l’eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e/o dalle OO.SS. territoriali.
Al contratto di lavoro, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe. Ai sensi della normativa vigente, l’ulteriore contratto a termine in deroga al limite complessivo di 36 mesi può avere durata massima di 12 mesi e deve essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine presso ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 25% del personale assunto a tempo indeterminato, nell’anno solare.
Sono escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Qualora l’applicazione del limite del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 2 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova previsti in generale dall’art. 2 del CCNL, sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato.
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Circolare di Studio
Decreto Lavoro. Contratti a termine oltre i 12 mesi: cosa sapere
Decreto Lavoro. Contratti a termine oltre i 12 mesi: cosa sapere In questo articolo: Contratti a termine, ritorno al passato? La durata dei contratti a