L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 8 giugno 2017, n. 65/E risponde ad un’istanza d’interpello in materia di svalutazione dei crediti
La società istante svolge l’attività di grossista di energia elettrica e gas in relazione alla quale matura ingenti crediti commerciali nei confronti della clientela.
Da un punto di vista contabile, la Società che utilizza i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio provvede a valutare periodicamente tali crediti e ad iscrivere a conto economico la svalutazione.
Ciò premesso, l’istante chiede dei chiarimenti sulla disciplina fiscale di svalutazione dei crediti in particolare se:
1) “il limite del 5% del valore nominale dei crediti vada raffrontato con l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti (e non già con l’ammontare complessivo del fondo civilistico iscritto in bilancio)”;
2) “ove alla fine dell’esercizio il fondo svalutazione crediti dedotto sia superiore al 5% del valore nominale o di acquisto dei crediti risultanti in bilancio debba operare una variazione in aumento in dichiarazione per riprendere a tassazione tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo o se debba effettuare una variazione in aumento solo per la quota parte degli accantonamenti deducibili, al netto degli utilizzi che hanno portato il fondo ad eccedere il limite del 5%”.
Per l’Amministrazione Finanziaria i due quesiti posti dalla Società sono già stati chiariti dalla scrivente con la circolare n. 26/E del 2013 e istruzioni al Modello Unico SC, nel senso che:
1) il confronto con il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
2) se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell’esercizio l’eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo.
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