Con circolare n. 97/2017, l’Inps illustra la disciplina delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito presso l’INPS. Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele integrative, sia in caso di cessazione che in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori delle aziende del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, finalizzati a assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o dell’indennità di mobilità; assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale; prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.
Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:
– prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, dell’indennità ASpI/NASpI e del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, le cui durate massime sono pari alla durata dell’ammortizzatore sociale di riferimento;
– prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI per ciascun lavoratore beneficiario, limitatamente alle prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, per i soggetti che, al 1 gennaio 2016, sono beneficiari dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, eventualmente estendibile, previa specifica valutazione della sostenibilità economica da parte del Comitato, a quei lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1 luglio 2014, sono cessate alla data del 31 dicembre 2015;
– assegni straordinari a sostegno del reddito, finalizzati a processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Beneficiari
Le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà spettano agli stessi soggetti beneficiari delle prestazioni pubbliche di riferimento. Tuttavia, con riferimento ai destinatari delle prestazioni integrative sia della misura che della durata dell’indennità di mobilità ordinaria e di ASpI/NASpI, il Ministero del Lavoro (Nota n. 2738/2017), ha precisato che le stesse possono essere riconosciute solamente ai lavoratori che siano stati licenziati nell’ambito di un licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo.
Prestazioni integrative della misura
Le prestazioni integrative della misura della mobilità, ASpI/NASpI, CIGS sono prestazioni integrative di una prestazione ordinaria e sono pertanto subordinate al riconoscimento ed alla erogazione dell’indennità principale.
Prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità
La prestazione integrativa nella misura connessa all’indennità di mobilità è rivolta ai lavoratori licenziati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo. Le condizioni di accesso alla prestazione integrativa sono le medesime previste per l’indennità di mobilità ordinaria e, pertanto, oltre all’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori licenziati devono avere la qualifica di operai, impiegati e quadri, nonché un’anzianità aziendale di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La durata della prestazione integrativa della misura dell’indennità di mobilità, come per il trattamento pubblico di riferimento, è commisurata all’età anagrafica del lavoratore al momento del licenziamento, nonché all’area geografica di ubicazione dell’azienda interessata dalla procedura di licenziamento collettivo. Ai fini del calcolo della durata dell’indennità di mobilità e della prestazione integrativa, la data da prendere in considerazione è la data di licenziamento (ultimo giorno di lavoro) con conseguente iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno successivo a detto licenziamento.
Considerato che l’indennità di mobilità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura, anche la prestazione integrativa connessa non può avere una durata superiore.
Dal 1 gennaio 2017, l’istituto della mobilità è stato abrogato (art. 2, comma 71, lett. b), L. 92/2012); pertanto i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo a partire dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere iscritti nelle liste di mobilità, ma potranno beneficiare, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione NASpI, ed eventualmente, della prestazione integrativa a carico del Fondo.
Le domande pervenute con modalità diverse da quelle disposte dall’Inps con la circolare n. 132/2016 dovranno essere inviate all’Istituto dal datore di lavoro, accedendo alla procedura Assegno Emergenziale/integrativo per Fondi di Solidarietà, nel rispetto dei termini di decadenza disposti dal decreto interministeriale, ovvero, entro 60 giorni dalla data di licenziamento.
Una volta deliberata la prestazione integrativa, si procederà al pagamento mensile del trattamento integrativo.
In quanto accessoria all’indennità di mobilità, la prestazione integrativa nella misura erogata dal Fondo segue le sorti della prestazione principale nelle ipotesi di rioccupazione del lavoratore beneficiario, secondo il regime di compatibilità disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 67 del 14 aprile 2011.
Prestazioni integrative della misura dell’indennità ASpI/NASpI
L’erogazione delle prestazioni integrative della misura dell’indennità di ASpI/NASpI avviene ad integrazione dell’indennità di ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015, ad integrazione dell’indennità di NASpI, ed è subordinata al riconoscimento delle citate indennità, nonché al fatto che i lavoratori siano stati licenziati nell’ambito di un licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo.
Con riferimento all’AspI, la durata è collegata all’età anagrafica del lavoratore e, per gli eventi di disoccupazione involontaria intercorsi dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015, si applicano le durate previste nella circolare n. 142/2012.
La prestazione integrativa correlata alla NASpI, invece, ha una durata massima pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro. A tal fine, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. Allo stesso modo, è esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Una volta deliberata la prestazione integrativa, si procede al pagamento mensile del trattamento integrativo.
In caso di riduzione della misura dell’indennità di ASpI/NASpI, l’importo della prestazione integrativa FTA viene proporzionalmente aumentato in modo tale che il trattamento complessivo corrisposto al lavoratore rimanga pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.
Non trova applicazione alle prestazioni integrative della misura di ASpI/NASpI l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità. La prestazione integrativa nella misura dell’indennità di ASpI/NASpI, in quanto accessoria alla prestazione principale, è subordinata alla sua sussistenza e ne segue le sorti, anche con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, la cui disciplina è compiutamente delineata nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015.
L’Inps ribadisce che, in quanto accessoria all’indennità di disoccupazione, la prestazione integrativa, al pari della prestazione che integra, non è compatibile con la titolarità di un trattamento pensionistico diretto.
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