Con circolare n. 97/2017, l’Inps illustra la disciplina delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito presso l’INPS. Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele integrative, sia in caso di cessazione che in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori delle aziende del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
Il Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo eroga una prestazione integrativa della durata, per un massimo di 2 anni, ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità ordinaria o ASpI/NASpI siano state richieste e godute dal 1.7.2014 fino al 30.6.2016 e che alla data del 1.1.2016 ne siano beneficiari.
A tale prestazione integrativa di durata possono accedere:
– solo quei lavoratori per i quali sia la data del licenziamento che la data della domanda di prestazione a sostegno del reddito si collochino nel suddetto periodo;
– altresì quei lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, sebbene richieste e godute con decorrenza dal 1.7.2014, siano già concluse alla data del 31.12.2015.
Per accedere alla prestazione integrativa di durata deve permanere lo stato di disoccupazione, al termine del periodo di fruizione della prestazione ordinaria, quindi non possono accedere alla prestazione suddetta quei lavoratori che siano decaduti anticipatamente dalla fruizione della prestazione pubblica di riferimento che il Fondo integra nella durata, nonché quelli che abbiano ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità o di NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.
Quanto alla disciplina delle sospensioni per i beneficiari della prestazione di mobilità, eventuali periodi di rioccupazione, che intervengono nel corso della percezione della prestazione integrativa della durata di mobilità, sono disciplinati dalla Legge n. 223/1991. Pertanto, tutte le giornate di lavoro prestato con contratto a tempo determinato o parziale (determinato/indeterminato) devono essere considerate parentesi neutra ai fini della durata complessiva dell’indennità, nei limiti della durata massima della stessa. Tenendo conto della durata della prestazione in argomento, di 2 anni, i lavoratori che svolgano attività a tempo determinato o parziale pari o inferiore ai 2 anni, hanno diritto a percepire l’indennità per l’intera durata, mentre i periodi eccedenti i 2 anni devono essere detratti dalla durata.
Il pagamento della prestazione integrativa della durata è subordinato, oltre all’adozione da parte del Comitato di una delibera che autorizzi la domanda presentata dall’azienda, anche alla conclusione del periodo relativo alla prestazione pubblica di riferimento di Mobilità o di ASpI/NASpI.
La liquidazione della prestazione avviene mensilmente, tramite la procedura DSWeb, con le modalità previste per il pagamento diretto.
Il Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo eroga poi una prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS, a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta. Presupposto per accogliere la relativa domanda è la verifica della presenza, oltre che del decreto di concessione ministeriale che autorizzi il trattamento di CIGS per il medesimo periodo richiesto al Fondo, anche del rilascio dell’autorizzazione Inps al pagamento della prestazione pubblica sottostante.
Le delibere emesse dal Comitato Amministratore per prestazioni integrative relative alla CIGS e ai trattamenti derivanti dai contratti di solidarietà non possono avere durata superiore ai 12 mesi. Pertanto, nell’ipotesi in cui il periodo autorizzato dal Ministero del lavoro avesse ad oggetto un arco temporale maggiore, l’azienda deve procedere con distinte domande, ciascuna delle quali riferita a periodi non superiori a 12 mesi; diversamente, la domanda viene accolta in maniera parziale.
Le prestazioni integrative dei trattamenti di CIGS previsti da accordi sindacali stipulati dal 1.1.2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall’Inps. Pertanto, possono essere rimborsate alle aziende soltanto le somme anticipate ai lavoratori, a titolo di prestazione integrativa della CIGS, scaturenti da accordi stipulati entro il 31.12.2015.
Per le prestazioni integrative erogate dal Fondo, la domanda presentata dalla singola azienda è accolta esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo stesso, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso, il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
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