Si forniscono alcune precisazioni in merito alla quattordicesima mensilità per l’anno 2017 per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
In primo luogo, il beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione; per il 2017, sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.
Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di: pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31° gennaio; compimento del 64° anno nel corso dell’anno (in tal caso, il beneficio spetta anche per il mese di raggiungimento dell’età).
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene considerata la sola contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), viene esclusa invece quella relativa agli enti privatizzati.
Laddove il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza.
Ai fini della verifica del diritto alla somma in questione, per l’anno 2017, devono essere valutati: nell’ipotesi di prima concessione (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2017; nell’ipotesi di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2017; i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nel 2016.
Pertanto, sono sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.
Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2016, ovvero 2017, per le prime concessioni. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati i dati dichiarati negli anni precedenti. Per questa ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e della sussistenza del diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
Ai beneficiari viene inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio. I pensionati saranno informati del pagamento della quattordicesima nell’apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2017.
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2017 ai soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2017, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, sempre a condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio sulla rata di dicembre 2017.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare domanda, on line attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.gov.it, se in possesso, delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ovvero, rivolgersi a un patronato Si segnala in proposito che è stata predisposta una apposita domanda di ricostituzione on line, da utilizzare per i pensionati di tutte le gestioni.
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