L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti relativamente alla validità degli accordi sindacali, in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
L’accordo con le rappresentanze aziendali, secondo il novellato art. 4, L. n. 300/1970, costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l’installazione degli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. La procedura autorizzatoria, che coinvolge gli Ispettorati del lavoro – territoriali o nazionale – è infatti solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati.
Tale posizione preferenziale implica che anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell’Ispettorato competente, in seguito a mancato accordo sindacale, l’autorizzazione in parola possa comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo.
Dubbi sussistono soprattutto sulla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l’accordo relativo all’installazione (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito. Il citato articolo 8, infatti, nell’individuare quali interlocutori sindacali le “rappresentanze sindacali operanti in azienda”, ha altresì previsto le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale per la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale. Inoltre, l’articolo in questione trova applicazione solo in presenza di determinate finalità, fra le quali la “maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario” etc.
Ciò premesso, l’Ispettorato nazionale del lavoro precisa che la disciplina contenuta nell’art. 8 continua a trovare applicazione, anche con riferimento alla possibilità di regolamentare “gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie” attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, chiaramente solo in presenza delle finalità previste e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal comma 2 bis della medesima disposizione; in assenza di tali presupposti trovano sempre applicazione i dettami dell’art. 4 della L. n. 300/1970.
Per quanto riguarda il riferimento alla maggioranza delle RSA rispetto ai requisiti dell’accordo sindacale e per quanto concerne l’inefficacia di un’intesa raggiunta dal datore con gli organi di coordinamento delle RSA delle diverse unità produttive si rimanda alla risposta del Ministero del lavoro ad interpello n. 2975 del 5 dicembre 2015.
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