Anche a seguito dell’introduzione dell’indennità NASpI, che ha sostituito, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità ASpI e mini-AspI, rimangono inalterati i profili contributivi connessi al finanziamento della nuova prestazione. In particolare, appresso segue una disamina in tema di contributo di licenziamento
In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, a carico del datore di lavoro è stabilito un contributo di licenziamento pari ad euro 489,95 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni volontarie o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
– dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
– risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione obbligatoria presso l’ITL, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
– decesso del lavoratore;
– accordi sindacali nell’ambito di procedure di riduzione di personale o di licenziamento collettivo, ovvero dei processi di riduzione del personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (cd. “tutela dei lavoratori anziani”).
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Infine, il contributo non è applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo.
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