Federmeccanica pubblica una nota per illustrare le modifiche apportate dall’accordo 26/11/2016 alla disciplina contrattuale sul Diritto allo studio
La finalità della nota recentemente pubblicata da Federmeccanica è quella di illustrare le modifiche apportate alla disciplina contrattuale sul Diritto allo studio dal Verbale 26/11/2016 per il rinnovo del CCNL dell’Industria Metalmeccanica.
È stata realizzata una semplificazione e razionalizzazione delle clausole contrattuali riguardanti il “Diritto allo studio”, in coerenza con il cambiamento del quadro legislativo di riferimento, finalizzando il riconoscimento delle ore di permesso già previste, in particolare le “150 ore”, esclusivamente al conseguimento di un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ) così come recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13/2/2013.
Pertanto, non è più prevista la possibilità di fruire delle “150 ore” per la frequenza di “corsi di cultura generale”.
La disciplina contrattuale è stata riordinata nel seguente modo:
Le “250 ore” di permesso retribuito
Possono essere richieste 250 ore di permesso retribuito pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, per la frequenza di corsi per l’alfabetizzazione e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento del:
– diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione corrispondente alla Scuola secondaria di primo grado;
– certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione corrispondente alla fine del primo biennio di liceo, istituti tecnici, istituti professionali ovvero percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali e quadriennali di competenza regionale.
Inoltre, ritenendo le Parti opportuno confermare la precedente previsione, le 250 ore possono essere richieste anche per la frequenza di:
– corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione.
Per poter beneficiare delle 250 ore di permesso i corsi devono essere erogati esclusivamente dai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti secondo la riorganizzazione stabilita dal Decreto del MIUR del 25/10/2007.
La quota di ore di permesso fruibili dal lavoratore è strettamente correlata alla durata del corso in funzione del rapporto di 2/3 fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza.
Le ore di frequenza in cui si articola il corso possono anche non coincidere, in tutto o in parte, con l’orario di lavoro dell’interessato.
In pratica, il lavoratore può richiedere due ore di permesso retribuito ogni tre ore di corso fino a concorrenza delle 250 ore di permesso pro-capite.
Diversamente da quanto precedentemente previsto, il lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti, in aggiunta alle 250 ore, per tutti i giorni di prova in cui si articola l’esame in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 10, Legge n. 300/70.
Le “150 ore” di permesso retribuito
A differenza di quanto precedentemente stabilito, le 150 ore di permesso retribuito possono ora essere richieste sia per il conseguimento del diploma liceale o di istruzione tecnica e professionale che per il conseguimento di un titolo legale di istruzione terziaria.
Tale estensione è stata controbilanciata dall’abolizione delle previsioni riguardanti i permessi per i due giorni lavorativi antecedenti gli esami e le 40 ore per la frequenza dell’ultimo triennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Rimane, invece, confermato il diritto a permessi retribuiti, in aggiunta alle 150 ore, per tutti i giorni di prova in cui si articola l’esame in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 10, Legge n. 300/70.
Modalità di richiesta dei permessi
Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta almeno un mese prima dell’inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell’esame che intende sostenere.
A richiesta dell’azienda il lavoratore dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme contrattuali per il riconoscimento dei permessi relativamente all’iscrizione, tipologia, durata, frequenza del corso eventualmente comprensivo di tirocini curriculari, esami sostenuti e conseguimento del titolo di studio.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso fruito, fermo restando che il presupposto per il riconoscimento dei permessi, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
I permessi retribuiti previsti per l’esercizio del diritto allo studio possono essere cumulabili in capo al singolo lavoratore solo per il raggiungimento di titoli di studio di livello superiore a quelli già posseduti. Pertanto, nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda, è esclusa la possibilità di duplicare la fruizione dei permessi per il raggiungimento di titoli di studio equivalenti come, ad esempio, un secondo diploma o una seconda laurea.
Monte ore triennale aziendale
L’esercizio del diritto allo studio da parte al singolo lavoratore sia per la fruizione delle “250 ore” che delle “150 ore”, è soggetto ad una condizione di carattere “collettivo” costituita dal monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori dell’azienda. In sostanza, potranno essere riconosciute per ogni singolo lavoratore le ore di permesso richieste fintantoché vi sia capienza nel monte ore aziendale.
È importante precisare che nel caso in cui non vi sia eventualmente capienza nel monte ore aziendale per il riconoscimento delle “150 ore” ai lavoratori studenti iscritti a corsi universitari, antecedentemente all’1/1/2017, ai quali erano state già accordate le previsioni di cui all’art. 8, Sezione Quarta – Titolo VI del CCNL 5/12/2012, dovranno essere comunque riconosciuti almeno i permessi retribuiti per i due giorni lavorativi antecedenti gli esami, secondo le condizioni e modalità ivi disciplinate.
Percentuale di assenza contemporanea
Una seconda condizione “collettiva” prevista per regolare il riconoscimento dei permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di studio, ma anche per la partecipazione alle iniziative di formazione continua di cui all’art. 7, attiene al rispetto di una percentuale unica di assenza contemporanea pari, di norma, al 3% della forza occupata nell’unità produttiva (nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale sono arrotondati all’unità superiore).
Ai fini del computo della percentuale di assenza contemporanea sono espressamente esclusi i permessi richiesti per sostenere le prove di esame.
Ulteriori facilitazioni per i lavoratori studenti
Rimangono confermate le precedenti facilitazioni previste per i lavoratori studenti.
In particolare:
– la possibilità di chiedere di essere immessi in turni che facilitino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami;
– la facoltà di richiedere di essere esonerati dal prestare lavoro straordinario ovvero durante i riposi settimanali;
– l’opportunità per i lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio di richiedere 120 ore annue di permesso non retribuito il cui utilizzo sarà programmato trimestralmente pro-quota in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative (per i lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio è prevista la possibilità di fruire del periodo di aspettativa per formazione disciplinata dall’art. 9, Sezione quarta, Titolo VI, pari ad un massimo di 11 mesi non retribuiti, anche frazionati).