Approda in Gazzetta ufficiale la Legge 22 maggio 2017 n. 81 contenente le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e le misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il provvedimento si compone di due gruppi di norme complementari. Uno riguardante il lavoro autonomo, l’altro il lavoro agile Tra le novità più rilevanti in materia di lavoro autonomo:
Clausole e condotte abusive
Il provvedimento definisce abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. E’ sancito, altresì, come abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Invenzioni del lavoratore
Per quanto riguarda eventuali invenzioni del lavoratore, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, in conformità al diritto d’autore ed al codice della proprietà industriale.
DIS-COLL
È prevista la stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2017 della DIS/COLL (indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori) e la sua estensione agli assegnisti e dottorandi con borsa di studio.
Dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS- COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
Servizi di orientamento, riqualificazione ricollocazione
I centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi di legge, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
L’elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet.
Congedo parentale
Gli iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps hanno diritto al prolungamento del congedo parentale da tre a sei mesi, con possibilità di fruirne non più entro il primo anno di vita del bambino ma fino al terzo anno di vita dello stesso.
La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
Tutela della gravidanza, malattia e infortunio
In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Deleghe al Governo
Tra le deleghe riconosciute al Governo, vi è quella ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
Tavolo tecnico di confronto
Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.