Il proprietario di un immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, non può usufruire nuovamente della medesima agevolazione per l’acquisto di un altro immobile, non rilevando la prova di inidoneità dell’immobile posseduto a soddisfare i bisogni abitativi (Corte di cassazione – ordinanza 13 giugno 2017, n. 14740).
Il contribuente può in vita usufruire più volte del beneficio cosiddetto prima casa, soltanto subordinandolo alla condizione di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto e dal coniuge con le agevolazioni.
Risulta evidente, quindi, che il proprietario di un immobile agevolato non può nuovamente usufruire della medesima agevolazione per l’acquisto di un altro immobile, non rilevando, inoltre, la soggettiva e concreta idoneità abitativa dell’immobile già posseduto.
Link all’articolo originale