Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di primo livello, non si applica, per un ulteriore anno, il regime contributivo di favore previsto in via sperimentale per le assunzioni fino al 31 dicembre 2017, bensì l’ordinaria contribuzione prevista per i rapporti di apprendistato, pari all’11,61%.
Come noto, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, a decorrere dalla data del 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, si applicano i seguenti benefici contributivi:
– non trova applicazione il ticket di licenziamento;
– l’aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%;
– è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della NASpI (1,31% + 0,30%).
Tale contribuzione di favore non viene mantenuta per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Pertanto, per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato, pari all’11,61%.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, invece, è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
Con riferimento, poi, allo sgravio consistente nell’azzeramento della contribuzione dovuta a seguito della stipula di contratti di apprendistato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto di apprendistato, tale regime transitorio ha interessato anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Dunque, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, che abbiano assunto apprendisti di 1° livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, fruibili dai datori di lavoro in via alternativa.
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