Introdotto con il D.L. n. 50 del 2017, il regime fiscale delle locazioni brevi subisce modifiche, ancor prima di essere attuato, con la legge di conversione del citato decreto. Vediamo in sintesi quali imposte sono dovute in caso di “locazioni brevi”.
La disciplina fiscale delle “locazioni brevi” è contenuta nell’articolo 4, commi da 1 a 7 del D.L. n. 50 del 2017.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, il regime fiscale delle “locazioni brevi” si applica ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
In particolare, in base al regime fiscale delle locazioni brevi, è possibile assoggettare ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare, applicando l’aliquota del 21 per cento ai canoni di locazione ed ai corrispettivi lordi derivanti:
– dai suddetti contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017;
– dai contratti di sub-locazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, nel rispetto delle condizioni suesposte.
Viene rinviata all’adozione di apposito decreto ministeriale per definire, in considerazione del numero delle unità immo-biliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare, elementi sintomatici in base ai quali si presume che le locazioni brevi siano riconducibili ad attività imprenditoriale.
INTERMEDIARI IMMOBILIARI E SITI WEB DI AFFITTI
Regole specifiche sono stabilite per disciplinare l’attività dei soggetti che intervengono, sia con metodi tradizionali sia con mezzi informatici, per mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Gli intermediari immobiliari e i siti web di affitti hanno l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati relativi ai contratti di locazione, sub-locazione e comodato brevi, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è applicata la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Le modalità di trasmissione e conservazione dei dati saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, hanno l’obbligo di operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al relativo versamento tramite modello F24 ed al rilascio e trasmissione telematica della relativa Certificazione Unica. Se non è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Qualora l’intermediario immobiliare ovvero il titolare del sito web di affitto non sia residente in Italia, i suddetti adempimenti in qualità di sostituto d’imposta sono effettuati attraverso la stabile organizzazione ovvero un rappresentante fiscale.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Le “locazioni brevi”, inclusi i contratti di sub-locazione e di comodato, sono soggette all’imposta di soggiorno ed al contributo di soggiorno.
Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. Lo stesso è altresì responsabile degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
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