Il versamento dell’acconto IMU/TASI relativo agli immobili posseduti deve avvenire entro
il 16 Giugno.
I soggetti passivi IMU/TASI devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:
– la prima, pari al 50% dell’imposta dovuta, entro il 16 giugno;
– la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata, entro il 16 dicembre;
In alternativa il versamento dell’intera imposta dovuta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno.
L’IMU è dovuta dai proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’imposta municipale propria non si applica:
– al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
– sui terreni agricoli ubicati in determinati comuni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Qualora sull’immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, l’imposta è dovuta dal titolare del diritto reale.
Nel caso di concessione di aree demaniali, l’imposta è dovuta dal concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l’imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, come definiti ai fini IMU.
Sono esclusi dalla tassa, in ogni caso, i terreni agricoli e dal 1° gennaio 2016 l’immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
IMU/TASI devono essere versate utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 o il modello F24 semplificato oppure tramite apposito bollettino postale. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il Modello F24 utilizzando esclusivamente modalità telematiche.
In sede di compilazione del modello F24 devono essere esposti i seguenti codici tributo nell’apposita sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”:
3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze;
3913 – IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale;
3914 – IMU per i terreni;
3916 – IMU per le aree fabbricabili;
3918 – IMU per gli altri fabbricati;
3925 – IMU – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato);
3930 – IMU – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune);
3958 – TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
3959 – TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale;
3960 – TASI per le aree fabbricabili;
3961 – TASI per altri fabbricati.