Indirizzo PEC per notifica atti tributari




Disciplinate le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere la notifica degli atti della stessa Agenzia e dell’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 giugno 2017, n. 120768).

La modalità di notifica tramite PEC si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.
L’indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
L’indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato dal Fisco per la notificazione degli avvisi e degli altri atti e dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
L’agente della riscossione per le notifiche degli atti propri può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30 giugno 2017 all’agente stesso dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC, salvo i casi di:
– revoca dell’indirizzo comunicato all’agente della riscossione;
– comunicazione dell’indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell’Agenzia dell’entrate.
La comunicazione, la variazione e la revoca dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione.
Qualora la casella PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto anche al secondo tentativo, ovvero qualora la casella PEC risulti non valida o non attiva già al primo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive.
La registrazione dell’indirizzo PEC comunicato risulta completa quando:
– il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio;
– il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.
In caso di scarto, nella sezione “Storico operazioni”, sono indicate le relative motivazioni.
Si sottolinea che la trasmissione dei dati relativi all’indirizzo PEC, tramite i servizi telematici, sostituisce la presentazione del modello per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti.






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