In tema di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è di tipo contrattuale, sicché sul medesimo grava l’onere di dimostrare di aver adottato non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge, che rappresentano lo standard minimo, ma anche tutte le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro
La vicenda giudiziaria riguarda il caso di lavoratore con mansioni di infermiere, in servizio presso il pronto soccorso di una azienda ospedaliera, che aveva subito un infortunio a causa di un’aggressione fisica sul posto di lavoro. Nel merito, la Corte di appello aveva respinto la domanda del lavoratore tesa ad ottenere dal proprio datore di lavoro il risarcimento del danno, in quanto inattuabile è la predisposizione di mezzi di tutela idonei, tenuto conto:
– della necessità del contatto fisico con i pazienti finalizzato a prestare le cure urgenti, il che non consente di frapporre, tra il lavoratore e l’utenza, barriere protettive;
– e della imprevedibilità del comportamento di aggressione, manifestatosi all’improvviso e consumatosi in breve arco temporale.
In Cassazione ricorre il lavoratore sostenendo che spettava la datore di lavoro la prova di avere adottato le misure necessarie a tutelare l’integrità del lavoratore e di aver vigilato sulla loro osservanza, mentre l’azienda sanitaria si era limitata a sostenere l’eccezionalità dell’evento.
Per la Suprema Corte, il motivo del ricorso principale è fondato: gravando, infatti, sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adempiuto l’obbligo di prevenzione, che gli impone di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge, che rappresentano lo standard minimo per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro. Chiaramente, sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento.