Confermata, per le aziende ospedaliere, la deducibilità dalla base imponibile Irap dei contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Corte di cassazione – sentenza 16 giugno 2017, n. 15036).
Anche per le amministrazioni pubbliche e per gli enti ad esse equiparati, i contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro rappresentano un costo e non vi è alcuna ragione per cui esso, a differenza degli altri soggetti passivi di imposta, non debba nei loro confronti essere considerato meritevole di comportare una riduzione dell’imponibile e, quindi, dell’imposta.
Infatti, la deduzione di un importo dalla base imponibile richiede soltanto che si tratti di un costo effettivamente sostenuto dal contribuente ed inerente all’attività soggetta a tassazione, essendo attribuito alla discrezione del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, non anche che esso concorra in positivo alla determinazione aritmetica della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta.
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