Irap, rimborso peril medico di base convenzionato con il SSN




Viene rimborsata l’IRAP pagata dal medico di base convenzionato con il SSN che impiega una sola dipendente partime con mansioni di segretaria (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI civ. – Ordinanza 21 giugno 2017, n. 15412).

Nel caso esaminato dalla Corte, la CTR del Lazio con sentenza ha accolto l’appello proposto dalla contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la stessa aveva presentato per l’IRAP versata per quattro anni.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e relativo all’utilizzazione da parte della contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, di personale dipendente non occasionale per gli anni di riferimento.
Sennonché nella fattispecie in esame si è trattato della collaborazione di una sola dipendente con mansioni di segretaria impiegata partime. A ciò consegue che la pronuncia impugnata risulta avere correttamente escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP alla luce dei principi enunciati da precedenti pronunce della Cassazione, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo del suddetto tributo ricorre invece quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va pertanto rigettato.





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